Art. 3.

      1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.